RSPP E MEDICO COMPETENTE

La normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, art. 17 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Il datore di lavoro o i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono nominare il Medico Competente (MC) ai sensi dell’art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

SeRLab AMBIENTE, nell’ambito del proprio staff di professionisti, offre la possibilità di assolvere agli incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di Medico Competente (MC) ottemperando agli obblighi specificatamente previsti.

RSPP

SeRLab AMBIENTE si avvale di professionisti aventi i requisiti previsti dal Testo Unico D.Lgs 81/2008 e smi necessari per poter essere nominati RSPP/ASPP dal datore di lavoro di qualsiasi tipologia di organizzazione aziendale.

L’Allegato II del D.Lgs 81/2008 e smi specifica le realtà aziendali in cui il datore di lavoro può assumersi direttamente l’incarico di RSPP previa frequenza ai corsi di formazione previsti dalla normativa vigente; in tutte le altre tipologie di aziende non riportate in Allegato II vige, quindi, l’obbligo del datore di lavoro di nominare RSPP esterno a meno delle esclusioni indicate all’art. 31 del Testo Unico per le quali la normativa vigente prevede un Servizio di Prevenzione e Protezione interno all’azienda stessa.

Compiti dell’ RSPP:

– individuare i fattori di rischio presenti nell’azienda, alla valutazione dei rischi e al l’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro

– elaborare le misure preventive e protettive ed i relativi sistemi di controllo

– elaborare procedure di sicurezza per le attività aziendali

– proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori

– partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e alla riunione periodica

– fornire ai lavoratori informazioni in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro come previsto dall’art. 36 del D.Lgs 81/2008

MEDICO COMPETENTE

SeRLab AMBIENTE si avvale di professionisti dotati dei requisiti riportati all’art. 38 del D.Lgs 81/2008 e smi necessari per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente.
Il Medico Competente risulta quindi iscritto nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali come previsto dalla normativa vigente.

Siamo in grado di creare e/o gestire il coordinamento di Medici del Lavoro di Società Multisito su tutto il territorio nazionale.

Obblighi del Medico Competente come previsto dall’art. 25 del D.Lgs 81/2008 e smi:

– collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi

– programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici

– istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore

– consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso come da normativa vigente

– consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio

– fornisce ai lavoratori informazioni sul significato di sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti

– informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria

– comunica per iscritto, in occasione della riunione periodica, al datore di lavoro, al RSPP e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata

– visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno.